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Caso Chico Forti: il riconoscimento di una sentenza straniera in Italia

 

IL RIENTRO DI CHICO FORTI IN ITALIA: IL RICONOSCIMENTO DI UNA SENTENZA DI CONDANNA STRANIERA 

Con sentenza del 19.04.2024 la Corte di Appello di Trento ha riconosciuto, ai sensi dell’art 734 c.p.p., la sentenza penale americana di condanna nei confronti di Chico Forti , il quale potrà proseguire l’esecuzione della stessa nel territorio del nostro Stato ai sensi degli artt. 9 e 10 della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate.
La Convenzione di Strasburgo è un trattato internazionale adottato il 21 marzo 1983 dal Consiglio d’Europa. Essa stabilisce un quadro giuridico per il trasferimento delle persone condannate tra gli Stati firmatari, permettendo ai condannati di scontare le loro pene nei paesi d’origine. Questo processo ha l’obiettivo di facilitare la riabilitazione sociale dei detenuti, consentendo loro di scontare la pena in un ambiente linguistico e culturale a loro familiare.

RIFLESSIONE SULLA CONVENZIONE


Il caso Chico Forti rappresenta uno spunto molto rilevante per riflettere sull’importanza che riveste tale Convenzione.
Infatti, non si può fare a meno di osservare come il trasferimento del condannato da un paese estero al suo paese di origine promuova il rispetto dei diritti umani e della dignità dello stesso, evitando l’isolamento linguistico e culturale.
Inoltre, una volta trasferito, il condannato continua a scontare la pena secondo le leggi dello Stato di esecuzione, beneficiando anche delle misure di clemenza o di riduzione della pena previste dalla legislazione dello Stato.
Infatti, ai sensi dell’art.10 della Convenzione si dice che “se la natura o la durata della sanzione sono incompatibili con la legge dello Stato di esecuzione, o se la sua legge lo esige, questo Stato può per mezzo di una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare la sanzione alla pena o misura prevista dalla propria legge interna per lo stesso tipo di reato. La natura di tale pena o misura deve corrispondere, per quanto possibile, a quella inflitta con la condanna da eseguirsi. Essa non può essere più grave, per natura o durata, della sanzione imposta nello Stato di condanna, né eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione”.
Il caso di specie rappresenta la base per riflessioni di più ampio respiro sull’importanza della cooperazione internazionale in materia penale, nonché sul reinserimento sociale delle persone condannate, fondamentale per promuovere la giustizia e i diritti umani, migliorare le condizioni di detenzione e rafforzare la cooperazione internazionale in ambito penale.

 

 

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