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Il diritto all’oblio

Il diritto cosiddetto “all’oblio”

Il diritto all’oblio è il c.d. “diritto ad essere dimentico” ossia a non essere più ricordato per vicende che in passato sono state oggetto di cronaca e che sono state superate dal tempo. Si configura come un diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata.
Esso è regolato dall’art. 17 del GDPR che elenca i motivi per i quali l’interessato ha diritto ad ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano.
Nel conflitto col diritto di cronaca (diritto di informare ed essere informati) il diritto alla cancellazione non sussiste se il trattamento dei dati è necessario per soddisfare l’esercizio del diritto alla libertà di espressione/informazione, finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica.

La giurisprudenza ha affermato la legittimità del diritto di cronaca quando ricorrono tre condizioni:

1 l’interesse pubblico alla conoscenza; 

2 la verità della notizia pubblicata;

3 la correttezza formale nell’esposizione.

Sul bilanciamento tra i due diritti coinvolti è intervenuta la CEDU che con la sentenza del 26.06.2018 ha affermato che il diritto all’oblio rientra nell’ambito del diritto alla tutela della vita privata previsto dall’art. 8 CEDU (mentre la libertà di espressione è garantita dall’art. 10 CEDU). Secondo la CEDU il rifiuto dell’autorità giudiziaria tedesca di imporre a tre testate editoriali telematiche di rendere anonime le informazioni in rete riguardanti la condanna dei ricorrenti per l’omicidio di un attore conosciuto non contrasta con il diritto alla tutela della vita privata se il contenuto delle informazioni online riveste un interesse pubblico. 

Chi si è espresso in modo autorevole in materia di diritto all’oblio.

La Corte di giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 13.05.2014 (caso Google Spain), ha affermato che il gestore di un motore di ricerca su Internet è responsabile del trattamento dei dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi.

Il Gruppo di lavoro “Articolo 29” (WP29 – organismo indipendente con funzioni consultive, oggi sostituito dal Comitato europeo per la protezione dei dati – EDPB), applicando i principi affermati dalla sentenza Google Spain, ha pubblicato delle Linee guida contenenti 13 criteri orientativi per le autorità garanti nazionali chiamate a gestire i reclami riguardanti richieste di deindicizzazione.  

In ambito nazionale, la Corte di Cassazione (sent. Sez. Unite n. 19681 del 22.07.2019) ha affermato che la rievocazione di un fatto (notizia di omicidio commesso un uomo 20 anni prima e che ha scontato la pena in carcere reinserendosi nel contesto sociale) è lecita se ricorre l’interesse pubblico, concreto e attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che furono protagonisti di quelle vicende; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato sui quali si è ormai spenta la memoria collettiva.

Sul piano operativo, per esercitare il diritto all’oblio occorre chiedere al gestore del motore di ricerca (titolare del trattamento) di rimuovere dai risultati di ricerca associati al suo nominativo le URL che rinviano alle fonti che riportano informazioni ritenute per lui pregiudizievoli. In caso di mancata risposta o di risposta negativa, presentare reclamo al Garante della Privacy (contro la cui decisione si può ricorrere all’autorità giudiziaria) o in alternativa ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria. Rimani sempre aggiornato sulle novità dello Studio Forconi a Firenze e Prato e chiamaci per scegliere una assistenza legale qualificata.

Lo studio Legale Forconi offre consulenza ad aziende, Enti Pubblici, Ordini Professionali e Associazioni di Categoria ed è inoltre convenzionato con il Comando Regionale Carabinieri Toscana, la Confartigianato di Prato, il Comando Militare per il Territorio e il Comando Regione Toscana Guardia di Finanza.

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