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Assegno Unico Universale in caso di affidamento esclusivo o condiviso dei figli

Assegno Unico Universale in caso di affidamento esclusivo o condiviso dei figli

Assegno Unico Universale in caso di affidamento esclusivo o condiviso dei figli

Assegno Unico Universale in caso di affidamento esclusivo o condiviso dei figli

La Legge delega n. 46/2021 (1) ha istituito, con decorrenza dal 01.03.2021, l’assegno unico universale come misura economica che assorbe l’assegno familiare statale unitamente alle detrazioni fiscali.

L’AUU spetta alle famiglie al ricorrere delle seguenti condizioni: 

–   per ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati a decorrere dal settimo mese di gravidanza;

–   o maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni, che:

–   frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, o un corso di laurea;

–   svolga un tirocinio o un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;

–   sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

–   svolga il servizio civile universale;

–   infine, per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’AUU è corrisposto alle famiglie che al momento della presentazione della domanda sono in possesso di ISEE valido ed viene commisurato al valore dello stesso.

L’AUU costituisce un sostegno economico che spetta ad entrambi i genitori a prescindere dall’assegno di mantenimento o da chi sia il genitore collocatario dei figli in caso di coppia separata o divorziata. 

In particolare (2):

– in caso di affidamento condiviso dei figli, l’assegno andrà in pari misura (50% e 50%) ad entrambi i genitori, salvo diverso accordo tra le parti.

– in caso di affidamento esclusivo dei figli, il principio generale è che l’assegno vada interamente (100%) al genitore collocatario purché vi sia un accordo in tal senso dell’altro genitore a non rivendicare la propria quota parte del 50% dell’assegno modificando la domanda sul portale. Qualora, invece, non vi sia l’accordo tra le parti, il genitore che vorrà beneficiare interamente (100%) dell’assegno potrà ricorrere al Tribunale che, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, fatte le considerazione del caso di specie, disporrà che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori (3).

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  1. legge delega: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/06/21G00057/sg
  2. Inps Messaggio n. 1714 del 20.04.2022
  3. cfr sentenza Tribunale di Busto Arsizio del 7 luglio 2022 e sentenza Tribunale di Bari del 12 luglio 2022

 

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